ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

Cos'è

La cittadinanza si acquista automaticamente:

  • per nascita: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano;
  • per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
  • per adozione: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto;
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana;
  • per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.

La cittadinanza si può invece richiedere:

  • per acquisto volontario: se discendenti da cittadino/a italiano/a per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
  • per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri: un bambino nato in Italia da genitori stranieri può richiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni se fino a quel momento abbia risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”;
  • per matrimonio o unione civile;
  • per residenza.

 

Per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
Gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento di 19 anni. Non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.

 

Per matrimonio/unione civile
L’art 5 della legge n.91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini vengo ridotti della metà.

Per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale, ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.

Può richiedere la cittadinanza per residenza:

  • Cittadino extracomunitario residente in Italia da almeno 10 anni.
  • Cittadino U.E. residente in Italia da almeno 4 anni.
  • Cittadino apolide o rifugiato residente in Italia da almeno 5 anni.
  • Cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia.
  • Cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione.
  • Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
  • Dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992).

Attenzione: Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente). Il reddito da certificare è quello relativo ai tre anni precedenti quello in cui si presenta la domanda di cittadinanza, nei seguenti limiti annuali:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Tale limite reddituale deve sussistere ed essere garantito per tutta la durata della procedura di concessione della cittadinanza.

Accedere al servizio

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi sul portale del Ministero dell'Interno al seguente link:

www.portaleservizi.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

Dove recarsi
Palazzo di Città
Orari al pubblico:
Lun
8.30, 12.00
Mar
8.30, 12.00
Mer
8.30, 12.00
Gio
8.30, 12.00, 16.30, 18.30
Ven
8.30, 12.00
Valido dal 01/01/2022

Ulteriori dettagli

Costi e vincoli

GRATUITO

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Lunedì, 03 Ottobre 2022