Cos'è
La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il nucleo familiare che occupa l’abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d’età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall’Inps;
b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell’applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l’unica fonte di reddito dell’intero nucleo familiare sia rappresenta dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall’indennità di mobilità ovvero dall’indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;
c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
- il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell’anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%
- che ad eccezione dell’abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale; Tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti al 31 dicembre dell’anno anteriore a quello per il quale si richiede l’agevolazione.
Sono esenti dal tributo:
a) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall’I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di presentazione di istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati entro le scadenze di cui all’articolo 28 del presente Regolamento. L’istante è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l’esenzione pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento in caso di omessa denuncia di variazione;
b) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l’intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l’assistenza economica. L’esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all’Ufficio Tributi. Il Funzionario responsabile su segnalazione dell’Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali;