L'assegno di maternità è un contributo concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, pari a cinque mensilità e versato in un'unica soluzione. In caso di parto gemellare l'importo del contributo è rapportato al numero dei figli. Può essere richiesto dalle donne residenti nel Comune, italiane o straniere (comunitarie o extracomunitarie se in possesso della carta di soggiorno), che hanno avuto un bambino, e dalle mamme adottive o in affido pre-adottivo, solo se il valore ISEE è inferiore alla soglia prestabilita e se prive di altre forme di tutela previdenziale. In casi particolari l'assegno spetta al padre o all'affidatario.
A chi si rivolge
Chi può fare domanda
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno. L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. Il relativo importo è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale, oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Accedere al servizio
La domanda va presentata al Comune di residenza, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. Il cittadino interessato può richiedere l'erogazione del contributo attraverso il servizio gratuito fornito dai CAF convenzionati che trasmettono al Comune la domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE. Il Comune verifica i requisiti e comunica al richiedente e al CAF l'esito. In caso di risposta positiva, il CAF trasmetterà i dati all'INPS, che provvederà al pagamento.
Per la gestione delle richieste di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare concessi dal Comune di Trani ed erogati dall’INPS. Scadenza: 28 settembre 2022