CAMBIO DI RESIDENZA O INDIRIZZO

Dichiarazione di residenza, modulistica e altre informazioni

Cos'è

La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del D.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).

Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."

La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Ne consegue che:

  1. le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
  2. l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).    

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile. Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica. Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza. 

Semplificazione delle procedure di variazione anagrafica - Il decreto sulle semplificazioni consente dallo scorso 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale

Tempi del procedimento:

La registrazione della dichiarazione di cambio di residenza/indirizzo da parte dell'Ufficio Anagrafe avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa. Il procedimento si conclude in 45 giorni.

Il dichiarante, i componenti del nucleo familiare e le altre persone interessate (es. proprietario alloggio) riceveranno la comunicazione di avvio del procedimento.

Entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, dopo l'accertamento della Polizia Locale e le verifiche del possesso dei requisiti, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata) e successivo provvedimento di annullamento, la nuova residenza si considererà confermata.
In caso di annullamento sarà ripristinato con effetto retroattivo, il precedente indirizzo di residenza.

L’Anagrafe provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, anche al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità giudiziaria. 

Aggiornamento della TARI a seguito del cambio di residenza

La variazione di residenza non si intende sostitutiva di obblighi specificatamente previsti in ambito tributario; si rammenta, in particolare, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza

La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.

In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai ni dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”.  Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Il servizio è destinato a chi proviene da un altro comune, dall'estero, oppure a chi vuole cambiare abitazione all'interno dello stesso Comune.

Accedere al servizio

E' necessario rivolgersi al Comune dove è stata stabilita la propria dimora abituale.

Entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento, i diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, D.P.R. n.445/2000) devono presentare la dichiarazione di residenza utilizzando la modulistica allegata sul sito del Comune (vedi allegati a questa pagina).

Le istanze dovranno essere presentate allo sportello e sottoscritte di fronte all’Ufficiale di Anagrafe oppure presentate presso l'Ufficio Protocollo con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. 

Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:

  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

Gli indirizzi cui è possibile presentare/trasmettere le istanze sono i seguenti:

Ufficio Anagrafe - sportello "Immigrazioni e cambi di residenza"  

Ufficio Protocollo presso Comune di Trani via Tenente Luigi Morrico, 2

Mail: ufficio.anagrafe@comune.trani.bt.it

PEC: servizi.demografici@cert.comune.trani.bt.it

Dove recarsi
Palazzo di Città
Orari al pubblico:
Lun
8.30, 12.00
Mar
8.30, 12.00
Mer
8.30, 12.00
Gio
8.30, 12.00, 16.30, 18.30
Ven
8.30, 12.00
Valido dal 01/01/2022

Ulteriori dettagli

Cosa serve

Documentazione da presentare

Atti e documenti a corredo dell'istanza: 

I cittadini italiani e stranieri devono allegare alla dichiarazione copia di un documento d'identità (carta di identità, patente o passaporto) di tutti i dichiaranti maggiorenni

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale. Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione. L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

I cittadini extracomunitari devono allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della modulistica ministeriale (vedi allegati a questa pagina).

Nel caso in cui siano coinvolti nella dichiarazione di iscrizione anagrafica dall'estero cittadini appartenenti all'Unione Europea oltre ai documenti sopra indicati è obbligatorio presentare i documenti descritti nell'Allegato B della modulistica ministeriale (vedi allegati a questa pagina).

Per gli stranieri quindi rimane il vincolo: 

del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione;

del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea.

 

 

Modulistica

Costi e vincoli

GRATUITO

Casi particolari

Stati di famiglia separati

In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 D.P.R. n.223/1989). 

Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.

Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore

Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore (vedi modello allegato).

L'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'ufficiale di anagrafe possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nell'abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n.241/1990.

Richiedenti protezione internazionale

L'art.13 del D.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del D. Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe. Erano pertanto da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti, mentre sono pienamente ricevibili e vanno certamente operate le mutazioni di residenza, cioè i semplici trasferimenti da un luogo di dimora abituale all’altro, anche in diversi Comuni. 

La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del D.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente iscritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.

A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria nonché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme n qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato chiarissimamente dal Ministero dell’Interno.

Contatti

Lo sportello è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12 ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Area Affari Generali – Servizi alle Persone

Servizi demografici e statistici, innovazione e gestione flussi documentali
Servizi Pubblica Istruzione e Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo dettagli
Servizi di E-GOV

Ulteriori dettagli

Ufficio Anagrafe

Immigrazioni
Emigrazioni
A.I.R.E.
Certificazioni correnti e storiche
C.I.E.
Atti notori e autenticazioni
Leva e Pensioni - Ufficio ISTAT

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Ultimo aggiornamento:Venerdì, 30 Settembre 2022