CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE

Sono attestazioni che riguardano situazioni e dati non riferiti al periodo attuale, conservati negli archivi anagrafici del Comune.

Cos'è

Sono attestazioni che riguardano situazioni e dati “pregressi” (cioè non riferiti al periodo attuale), conservati negli archivi anagrafici del Comune. Sono riferiti quindi ad un particolare periodo di tempo e riguardano eventi anagrafici relativi a persone che sono o sono state iscritte nell'anagrafe del Comune.

Le certificazioni storiche possono riguardare ogni informazione anagrafica registrata nelle schede individuali, nelle schede di famiglia e nelle schede di convivenza, fatta eccezione per quelle informazioni che rientrano nei divieti di certificazione.

La certificazione storica ha, pertanto, la funzione di rendere conoscibili determinate informazioni anagrafiche corrispondenti ad un determinato periodo storico.

I principali certificati storici sono:

  • stato di famiglia storico che contiene i dati della composizione della famiglia sin dalla data della sua costituzione;
  • certificato di residenza storico che contiene i dati relativi a tutte le variazioni di residenza del soggetto interessato.

Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico si ritiene di dover evidenziare quanto segue:
•  Il certificato anagrafico NON contiene, l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997.

•  La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).

In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l'esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

•  Ogni richiesta deve essere motivata al fine dimostrare un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

•  Non si tratta di attestazioni relative agli eredi. A tal proposito si riporta il parere del Ministero dell’Interno del 20.10.2006: “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge NON risulta contemplata.”

 

Si rammenta che ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183 nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli esercenti di pubblici servizi i certificati sono sostituiti da autocertificazione. Tale opportunità è estesa anche ai privati.

La motivazione della richiesta

Mentre la certificazione anagrafica corrente è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, escludendo qualunque valutazione in merito da parte dell'ufficiale di anagrafe, la certificazione storica presuppone una richiesta motivata.
Il diverso trattamento riservato dalla norma rispetto alla certificazione anagrafica corrente deve essere ricercato proprio nella funzione pubblicitaria dell'anagrafe, per cui la conoscibilità di informazioni storiche relativamente ad una determinata persona non è direttamente funzionale alla tutela di soggetti terzi che potenzialmente possono relazionarsi con la medesima. L'esigenza in questione è già soddisfatta mediante la conoscibilità delle informazioni anagrafiche attuali relativa alla persona.
Ecco perché per accedere ad un certificato concernente situazioni storiche il regolamento anagrafico prevede che al momento della richiesta venga indicata una motivazione puntuale.

L'accoglimento della richiesta è subordinato ad una preventiva valutazione operata dall'ufficiale di anagrafe che, nel rispetto della riservatezza dei dati, è tenuto a valutare la motivazione addotta dal richiedente e la sua necessità di acquisire informazioni anagrafiche per la tutela di un suo interesse giuridicamente tutelato.

Tale interesse è definito dall'art.22, c.1, lett. b), della L. n.241/1990: "Art.22. Definizioni e principi in materia di accesso. Ai fini del presente capo si intende:
b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
".

L'interesse della persona che richiede la certificazione storica non deve consistere necessariamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo; deve però essere un interesse "giuridicamente tutelato", ovvero non deve trattarsi di un generico ed indistinto interesse, e deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e l'informazione storica che si intende acquisire.
Secondo un costante e indiscusso orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la nozione di diritto di accesso deve essere intesa "alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ... in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.1978/2016, sez. VI, sentenza 2269/2017, e sez. IV, sentenza n.4209/2014).

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Chiunque sia maggiorenne, e abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato, sulla base di quanto previsto dalla normativa sull'accesso alla documentazione amministrativa (Legge n.241/1990). "In caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “ (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683, art. 22, co. 1, lett. B), L. 7 agosto 1990, n. 241.).

Cosa serve

Documentazione da presentare

Deve essere compilato l'apposito modulo, specificando con precisione quali dati devono essere ricercati.

Modulistica

Costi e vincoli

Imposta di bollo (salvo i casi di esenzione previsti dal DPR 642/1972 Tabella B)
16,00 Euro

I certificati sono tutti soggetti al pagamento dell’imposta di bollo per euro 16,00, salvo i casi di esenzione previsti dal DPR 642/1972 Tabella B e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da leggi speciali (ad esempio divorzio). Il motivo di esenzione dichiarato dal richiedente verrà inserito sul certificato emesso.
Trattandosi inoltre di certificati redatti a mano e per i quali sono previste ricerche d'archivio, è previsto il pagamento di Euro 5,16 di diritti di segreteria per ogni nominativo. I diritti si riducono a Euro 2,58 per nominativo in caso il certificato sia esente dall’imposta di bollo.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Lunedì, 03 Ottobre 2022