CITTADINANZA IURE SANGUINIS

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)

Cos'è

E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:

l . cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza ( cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.

2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul teritorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. Il sindaco nel Comune di Trani ha delegato tale competenza ai funzionari dell'Ufficio di Stato Civile. Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. 

Requisiti:

      Passaporto con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

      documenti di stato civile: nascita, matrimonio e morte, in copia integrale, tradotti integralmente e legalizzati* , di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di molte" ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante.

Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

PRECISAZIONI

La discendenza per via materna

La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1948; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.

 

Figli minori

I figli minori, per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l’atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all’estero si predisporrà un’iscrizione Aire.

 

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

I cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani.

Accedere al servizio

PROCEDURA PRESSO IL COMUNE Dl TRANI: 

PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA): L'Ufficiale di Stato Civile verifica l'idoneità dei documenti (requisiti) a corredo dell'istanza iure sanguinis, affinché l'interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l'istanza di riconoscimento iure sanguinis. 

1. Presentazione di ISTANZA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS;

2. Richiesta di appuntamento per presentazione dell’istanza.

ATTENZIONE: Durante l’iter procedimentale di richiesta di residenza o di cittadinanza, in qualunque stadio dello stesso, l’istruttoria può essere oggetto di integrazione documentale ovvero di preavviso di rigetto o di diniego ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

SECONDA FASE (FORMALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA):Dopo l’esito favorevole di cui sopra, l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso gli uffici anagrafici e formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l’Ufficio di stato civile. L’istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 Euro.

ATTENZIONE:

  • Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso ed i periodi di soggiorno area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’ necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe;
  • Durante l’iter procedimentale di richiesta di residenza o di cittadinanza, in qualunque stadio dello stesso, l’istruttoria può essere oggetto di integrazione documentale ovvero di preavviso di rigetto o di diniego ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
  • Al fine di poter attivare la procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana, saranno richieste ai rispettivi Consolati dello Stato di appartenenza dell’istante, le certificazioni attestanti che gli avi non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.  

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTOAl termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

NOTE: Gli atti (originali) formati all’estero da autorità straniere, devono essere:

-legalizzati dall’autorità diplomatica italiana competente;

-tradotti in lingua italiana.

La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia con un giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

Tutte le richieste d’informazione dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:

Mail: ufficio.statocivile@comune.trani.bt.it

PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

 

Dove recarsi
Palazzo di Città
Orari al pubblico:
Lun
8.30, 12.00
Mar
8.30, 12.00
Mer
8.30, 12.00
Gio
8.30, 12.00, 16.30, 18.30
Ven
8.30, 12.00
Valido dal 01/01/2022

Ulteriori dettagli

Costi e vincoli

Imposta di bollo
16,00 Euro

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Lunedì, 03 Ottobre 2022