Cos'è

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Il nome del minore: se l’atto di nascita dice «È nato un bambino al quale il dichiarante dà i nomi, con l'inserimento della virgola, ad esempio Rossi Alberto, Giovanni», il nome del bambino sarà solo Alberto, cioè il nome prima della virgola.

L'attribuzione del cognome: in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.131/2022 "Attribuzione del cognome di entrambi i genitori", l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendano attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro.

Cognome e nome dei cittadini stranieri: la scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente. 

Codice fiscale: l'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l’Agenzia delle Entrate.

La cittadinanza del neonato: è cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

Rilascio certificati: i certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  •  da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;

  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;

  • da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro.

Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:

  • l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
  • parentela in linea retta, in linea collaterale fino al 2° grado, vincolo di affinità in linea retta;
  • può dichiarare la nascita solo la madre biologica, pertanto non possono essere accolte richieste di riconoscimento da parte di due madri o due padri, anche se uniti civilmente (potrà dichiarare la sola madre biologica o il padre dichiarando che il bambino è nato da donna che non vuole essere nominata).

Accedere al servizio

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.

Rivolgersi:

  •  presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento);
  •  presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento);
  •  presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento);
  •  presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento);
  •  presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento);
  •  presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).
Dove recarsi
Palazzo di Città
Orari al pubblico:
Lun
8.30, 12.00
Mar
8.30, 12.00
Mer
8.30, 12.00
Gio
8.30, 12.00, 16.30, 18.30
Ven
8.30, 12.00
Valido dal 01/01/2022

Ulteriori dettagli

Cosa serve

Documentazione da presentare

Documento d'identità del dichiarante/i, attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto, procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore.

Costi e vincoli

GRATUITO

Casi particolari

Denuncia di nascita tardiva: nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Venerdì, 30 Settembre 2022