SCIA IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

Cos'è

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

  • a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) (gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che,limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazioned’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni);
  • b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  • c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16.

Costi e vincoli

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Lunedì, 19 Settembre 2022