SEPARAZIONE E DIVORZIO

Dal 2014, a determinate condizioni, è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Cos'è

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile

L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Tempi per poter presentare la domanda di divorzio

La L. n. 55/2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi", ha previsto che al  secondo  capoverso  della  lettera  b),  del numero  2), dell'art. 3 della L. n.  898/1970, le parole: « tre  anni  a  far  tempo  dalla  avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente  del  tribunale  nella procedura  di separazione  personale  anche   quando  il  giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite  dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale". 

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:

che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;

  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;

che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;
  • di figli maggiorenni incapaci;

L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:

  • celebrazione del matrimonio in forma civile
  • celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il mancato inoltro dell’autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro.

L’accordo da inoltrare al Comune di Trani potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale:

o inviando la documentazione in originale o copia autenticata:

  • via posta ordinaria o raccomandata;
  • manualmente al protocollo del Comune.

L’accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi.

Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.

La trasmissione dell'accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati.

La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta.

A chi si rivolge

Chi può fare domanda

Le persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare.

Possono presentare domanda i diretti interessati.

Accedere al servizio

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi

Tempi e scadenze

Le fasi dell’accordo di separazione o divorzio

  1. Istanza per la prenotazione di appuntamento comprensiva delle dichiarazioni previste;
  2. Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile;
  3. nello stesso giorno verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  4. l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo), al fine della conferma dell’accordo stipulato;
  5. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’ufficiale di stato civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto;
  6. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

ATTENZIONE: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Cosa serve

Documentazione da presentare

E' necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile con fotocopia della Carta d'Identità di entrambi i coniugi.

Modulistica

Costi e vincoli

16,00 Euro

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Mercoledì, 28 Settembre 2022