I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
L'accordo inoltre non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio. In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.
Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio: i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
attribuzione assegno periodico
la sua revoca
la sua revisione quantitativa
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Riferimento Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono recarsi/contattare l'Ufficio Separazioni e Divorzi – Settore Servizi Demografici del Comune di Trani. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio) oppure • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero oppure • residenza di uno dei coniugi.
Iter procedura
L'Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, non prima di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell'accordo.