VOTO ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Termini e modalità di esercizio dell’opzione per il voto in Italia

Cos'è

Gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.

La normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.

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Il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla convocazione dei comizi per le elezioni (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione).

L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

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ELEZIONI POLITICHE 2022, AVVISO PER PRESIDENTI DI SEGGIO
In allegato le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
Data di pubblicazione: 23/09/2022

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Ultimo aggiornamento:Martedì, 13 Settembre 2022