Cos'è
L’art. 4 bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2 lett. a, della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
Accedere al servizio
La richiesta di opzione per il voto all’estero deve essere presentata nei termini previsti al sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali per posta elettronica anche non certificata ad uno dei seguenti indirizzi:
In alternativa, la domanda potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, utilizzando il modello predisposto che deve essere necessariamente corredato di copia di un documento d’identità.