Accedere al servizio
Il concessionario ha facoltà di chiedere il sub-ingresso nella Concessione Demaniale Marittima di un altro soggetto fisico o giuridico.
Il sub-ingresso alla concessione demaniale marittima è consentito ai sensi della L.R. 17/2015 art. 11 una sola volta per l’intera durata della concessione. Il subentrante a seguito dell’autorizzazione al sub-ingresso accetterà tutte le condizioni e prescrizioni presenti nell’ atto di concessione.
In caso di esito istruttorio negativo la domanda sarà archiviata previo notifica al proponente del diniego motivato. In caso di esito istruttorio positivo sarà autorizzato il sub-ingresso ai sensi del art.46 del Cod. Nav. e art. 11 L.R. 17/2015 previa pubblicazione sull’ albo pretorio per un periodo di 30 giorni finalizzata al ricevimento di eventuali osservazioni.